Validità delle patenti

QUANTO DURA LA VALIDITÀ DELLA PATENTE?

La durata di validità della patente varia in relazione

  • all’età del conducente
  • alla categoria della patente che si possiede

(salvo diversa limitazione riportata in patente)

Le patenti di categoria AM – A1 – A2 – A – B1 – B – B96 – BE (con durata non limitata) scadono nel giorno del compleanno del possessore.

L’allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno il proprio documento di guida.

Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l’abilitazione alla guida.

 

 

VALIDITÀ DELLE PATENTI PER CATEGORIA

Le patenti di categoria AMA1, A2, AB1, BBE hanno validità di:

  • 10 anni fino a 50 anni di età
  • 5 anni fino a 70 anni di età
  • 3 anni fino a 80 anni di età
  • 2 anni oltre gli 80 anni di età

Le patenti di categoria C1C1ECCE hanno validità di:

5 anni fino a 65 anni di età.

  • Dopo i 65 anni la patente C o CE abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t.

Il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in CML.

  • Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in CML.
  • Dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.

Le patenti di categoria D1D1EDDE hanno validità di:

5 anni fino a 60 anni di età.

  • Dopo i 60 anni consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.
  • Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in CML.
  • Dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.

Chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, dopo i 65 anni per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.

Le patenti speciali AMSA1SA2S, ASB1SBS hanno validità di:

  • 5 anni fino a 70 anni di età,
  • 3 anni fino a 80 anni di età,
  • 2 anni oltre gli 80 anni di età.

La visita medica per il rinnovo deve essere effettuata sempre in CML.

Le Patenti speciali C1SCS hanno validità di:

  • 5 anni fino a 65 anni di età,
  • 2 anni oltre i 65 anni di età.
  • Dopo i 65 anni abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t e il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in CML.

La visita medica per il rinnovo deve essere effettuata sempre in CML.

Le Patenti speciali D1SDS hanno validità di:

5 anni fino a 65 anni di età,

2 anni oltre i 65 anni di età.

  • Dopo i 60 anni consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.
  • Per guidare, fino a 68 anni, i veicoli abilitati dalle patenti D1, D1E, D, DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una CML.
  • Dopo i 65 anni abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t e il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in CML.

La visita medica per il rinnovo deve essere effettuata sempre in CML.

 

QUANDO VA RINNOVATA LA PATENTE?

La patente va rinnovata entro la data di scadenza indicata.

E’ possibile effettuare il rinnovo fino a quattro mesi prima della scadenza per disporre della patente aggiornata senza alcun ritardo.

  

CHI PROVVEDE AL RINNOVO DELLA PATENTE?

La patente è rinnovata a seguito di visita medica effettuata da

  • Medico (previsto dall’art. 119 del Codice della Strada)
  • Commissione Medica Locale (CML)

 

CHI DEVE RINNOVARE LA PATENTE IN CML?

Devono recarsi in CML per la visita medica per il rinnovo:

  • tutti coloro che sono affetti da particolari malattie, in particolare
  • alcune malattie cardiache
  • diabete di tipo 1
  • diabete di tipo 2 se si è titolare di patente superiore
  • OSAS (sindrome delle apnee notturne)
  • epilessia
  • malattie neurologiche gravi
  • grave insufficienza renale o che ha comportato il trapianto di rene
  • alcune malattie del sistema endocrino
  • tutti i disabili che necessitano di adattamenti del veicolo per la guida, salvo quelli che la CML giudica stabilizzati.

Questi ultimi possono rinnovare la patente anche dal medico monocratico, il cui studio medico sia a loro accessibile.

  • tutti coloro che vengono posti in revisione di idoneità psicofisica a seguito di infrazioni agli articoli 186, 186 bis, 187 e 128 del CdS
  • i titolari di patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età

In relazione all’esito della visita, possono configurarsi i seguenti casi:

  • rinnovo della patente, se permangono i requisiti psicofisici
  • rinnovo della patente per un periodo più limitato rispetto alla naturale scadenza prevista nel CdS
  • declassamento della patente, se i requisiti psicofisici sono ridotti
  • sospensione della patente, in caso di perdita temporanea dei requisiti psicofisici
  • revoca della patente e impossibilità a conseguirne un’altra di qualsiasi categoria per perdita definitiva dei requisiti psicofisici

 

COME SI RINNOVA LA PATENTE?

  • Se la patente è scaduta da meno di cinque anni

La patente va rinnovata sottoponendosi a visita medica presso un Medico autorizzato o in CML.

  • Se la patente è scaduta da più di cinque anni

La patente scaduta da più di cinque anni fa sorgere dubbi circa la persistenza dell’idoneità tecnica alla guida, e non può essere applicata la procedura di rinnovo normale.

A partire dal 1° settembre 2021 è in vigore una nuova procedura per il rinnovo delle patenti scadute da più di 5 anni, così come stabilito dalla Circolare – 29/07/2021 – Prot. n. 24645 della Direzione generale per la Motorizzazione.

I titolari di tali patenti scadute dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma di validità, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta e, nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste dalla seguente tabella.

Patente comprendente le categorie Esperimento/prova pratica di guida
CE e DE una di tali categorie
C (o C1) e DE categoria DE
CE e D (o D1) categoria CE
C1 (o C1E) e D categoria D
C e D1 (o D1E) categoria C
C e D una di tali categorie
C1E e D1E una di tali categorie
C1E e D1 categoria C1E
C1 e D1E categoria D1E
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE)
A (o A1 o A2) e B (o BE) una di tali categorie
A (o A1 o A2) e B1 una di tali categorie
AM e A (o A1 o A2) categoria A (o A1 o A2)
AM e B (o B1 o BE) categoria B (o B1 o BE)

La durata della prova, a cui i candidati potranno presentarsi sia come privatisti sia come allievi di autoscuola, sarà di almeno 15 minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 minuti per tutte le altre categorie.

In caso di esito positivo della prova pratica, e quindi accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, sarà emesso il duplicato patente per conferma di validità.

In caso di esito negativo della prova pratica sarà emesso il provvedimento di revisione della patente da parte dell’Ufficio.

In caso di mancata richiesta di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati sarà emesso il provvedimento di revisione della patente da parte dell’Ufficio.

Si ricorda che la revisione della patente comporta l’obbligo di dover sostenere l’esame di teoria e l’esame di guida.


COME RINNOVARE LA PATENTE SE SONO ALL’ESTERO?

Per i cittadini italiani che abbiano in scadenza la propria patente di guida rilasciata in Italia, qualora siano

  • residenti in uno Stato UE: devono rivolgersi all’autorità amministrativa dello Stato presso cui sono residenti;
  • residenti in uno Stato non comunitario per un periodo di almeno sei mesi: possono ottenere la conferma di validità della patente dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, tranne nei casi in cui:

– la competenza all’accertamento sanitario sia della CML

– si tratti di soggetti affetti da diabete.

Le autorità diplomatico-consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici da parte di medici fiduciari, rilasceranno una specifica attestazione, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida, per il periodo di permanenza all’estero. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente secondo la normale procedura.

 

SI PUO’ GUIDARE CON PATENTE SCADUTA?

Assolutamente no, anche se è scaduta da un solo giorno.

Guidare con la patente scaduta è un’infrazione al Codice della Strada e rinnovare la patente nei termini è un obbligo.


COSA SI RISCHIA SE SI GUIDA CON PATENTE SCADUTA?

  • pagamento di una multa

Guidare con patente scaduta (art. 126 Codice della Strada) prevede il pagamento di una multa che, attualmente (31 agosto 2020), va da un minimo di €155 a un massimo di €624.

A decidere l’importo sono le autorità competenti in base a diversi fattori, fra i quali da quanto tempo è scaduta la patente.

  • ritiro della patente

La patente è ritirata e trattenuta da parte degli Agenti del traffico che hanno rilevato l’infrazione.

  • in caso di incidente con colpa

Il conducente dovrà pagare di tasca propria i danni provocati a cose e persone, poiché l’Assicurazione risarcisce i danni provocati, esercitando poi il diritto di rivalsa.

 

COSA FARE IN CASO DI RITIRO DELLA PATENTE SCADUTA?

In caso di ritiro occorre

  • pagare la multa prevista
  • provvedere al rinnovo della patente entro dieci giorni
  •  se la visita medica viene effettuata entro i dieci giorni previsti la patente scaduta si potrà ritirare presso la Polizia Locale
  • se la visita medica viene effettuata oltre i dieci giorni previsti la patente scaduta va ritirata nella Prefettura della zona in cui è stata accertata l’infrazione.

 

COSA FARE IN CASO DI FURTO DELLA PATENTE?

Nel caso di smarrimento, furto, distruzione della patente occorre fare la denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore, e ottenere un duplicato del documento. Se la denuncia è stata presentata all’estero deve essere ripetuta in Italia.

Al momento della denuncia l’organo di Polizia verifica se il documento è duplicabile direttamente senza richieste ulteriori da parte dell’utente oppure se il duplicato dovrà essere richiesto dall’interessato ad un Ufficio motorizzazione civile.

In ogni caso viene rilasciato un permesso provvisorio necessario per poter guidare. Il permesso provvisorio è valido solo in Italia.

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio, la patente identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutta.

Se, al momento della denuncia, la patente risulta “duplicabile” l’organo di polizia invia la richiesta di duplicato al Ministero e rilascia un permesso provvisorio di guida. Successivamente il nuovo documento viene spedito all’indirizzo di residenza dell’intestatario con posta assicurata.

Se la patente risulta “non duplicabile” al momento della denuncia l’interessato deve fare la richiesta di duplicato ad un Ufficio della Motorizzazione Civile.

 

COME SI CONSEGUE LA PATENTE?

La patente di guida, rilasciata dalla Motorizzazione Civile, è necessaria per poter condurre autoveicoli di vario genere, dai motoveicoli agli autoveicoli.

Prima di tutto bisogna decidere se iscriversi presso un’autoscuola o se presentarsi da privatista presso la Motorizzazione Civile della propria provincia di residenza, e successivamente occorre sostenere due esami, uno di teoria a quiz ed uno pratico di guida.

L’esame di teoria può essere sostenuto anche da privatista e si svolge presso la Motorizzazione Civile. Va sostenuto entro 6 mesi dalla visita medica presso un medico monocratico o la CML. Per superare l’esame è indispensabile dimostrare la conoscenza della segnaletica stradale e delle norme di comportamento da tenere alla guida, attraverso la risoluzione di 40 domande con massimo quattro risposte sbagliate.

Al superamento dell’esame di teoria viene consegnato il “foglio rosa”, il certificato indispensabile per poter fare pratica nella guida, in vista dell’esame pratico finale.

Non è possibile sostenere l’esame di guida da privatista poiché l’esame prevede che vengano effettuate, oltre alle ore di guida necessarie alla preparazione che non possono essere quantificate in quanto variano a seconda dell’allievo, anche sei ore di guida certificate da un’autoscuola.

L’ultimo ostacolo da superare è l’esame di pratica, che va effettuato entro sei mesi dalla data di superamento dell’esame teorico. Si svolge su strada, supervisionati da un esaminatore della Motorizzazione Civile, a cui spetta il ruolo di valutare il candidato durante le varie manovre. Al termine della prova l’esaminatore consegnerà o meno la patente di guida.

 

QUALI VEICOLI PUO’ GUIDARE UN NEOPATENTATO?

Per il primo anno dal conseguimento della patente non si possono condurre tutti i veicoli, ma solo quelli che hanno un rapporto potenza/peso di 55kW/t, e comunque non superiore a 70 kW.

Nel caso di un’autovettura, nuova o usata, acquistata presso un concessionario il problema si risolve facilmente, in quanto il venditore sa già quali sono le autovetture per tipo e modello che rientrano in questi limiti.

Il problema può sorgere se si vuole guidare l’auto di famiglia, oppure acquistare un’auto usata da un privato, poiché il suddetto limite è riportato sulla Carta di Circolazione del veicolo, ma non sempre è di facile lettura.

In questo caso un sistema sicuro che mette al riparo da eventuali infrazioni in merito è quello di consultare il sito www.ilportale dellautomobilista.it.

Nella sezione “verifica da solo” occorre cliccare sulla voce “limiti guida neopatentati”, e nella successiva pagina che compare, basta inserire nell’apposita stringa il numero di targa del veicolo che ci interessa.

Immediatamente viene comunicato se può essere guidato o meno da un neopatentato.

Sul Portale si trovano inoltre molte informazioni utili alle quali accedere dopo essersi registrati, quali ad esempio:

– la data di scadenza dell’assicurazione della propria auto

– la verifica se un veicolo è assicurato

– il saldo punti sulla propria patente

 

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