Contrassegno disabili

Che cosa è, chi ne ha diritto, come ottenerlo e usarlo 

 

Il contrassegno per auto rientra tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità dei disabili e, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Il contrassegno invalidi è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza (più esattamente dal sindaco), ma è valido e utilizzabile su tutto il territorio nazionale (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Formalmente quindi, è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata.

Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente.
Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

 

Chi ne ha diritto

  • Hanno diritto al rilascio del contrassegno
    – le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
    – le persone non vedenti
  • Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a
    – persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di
    – infortunio o per altre cause patologiche
    – persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

In caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.

 

dis-auto

 

Rilascio, rinnovo e duplicato del contrassegno invalidi

Per ottenere il rilascio, il rinnovo e il duplicato del contrassegno invalidi è consigliabile informarsi preventivamente presso il proprio Comune di residenza per conoscere l’ufficio competente e le modalità da seguire.

Per richiedere il primo rilascio del contrassegno invalidi o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni si deve prima ottenere dall’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale.

Occorre poi presentare un’apposita domanda, indirizzata al sindaco del Comune di residenza, allegando la certificazione medica sopra indicata (art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001).

Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno.
Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito. Sono previsti specifici versamenti solo nel caso del contrassegno temporaneo. I tempi del rilascio possono variare da Comune a Comune.

Alla scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno con le seguenti modalità (art. 1 del D.P.R. 151/2012).

  • Contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni)
    entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno.
  • Contrassegno invalidi temporaneo
    è possibile l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio.
    In questo caso, l’ufficio di medicina legale, oltre a verificare il persistere dei requisiti minimi per la concessione, deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.

In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente.

È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.

 

Contrassegno europeo per disabili

contrassegno disabili vecchio contrassegno disabili nuovoFino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.

 

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”, con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.
Il contrassegno europeo consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli altri paesi dell’Ue in cui si sposta.

 

 

 

Questo nuovo Contrassegno Unificato Disabili Europeo (Cude), già in vigore in quindici Paesi dell’Unione Europea, è stato introdotto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n° 98/376/CE del 4 giugno 1998, secondo cui i contrassegni auto per i disabili abbiano caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli spostamenti in auto dei loro titolari.

Il contrassegno europeo è quindi valido anche negli altri paesi aderenti all’UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall’autorità italiana.
Con il riconoscimento in tutta Europa, facilita notevolmente la libera circolazione e l’autonomia dei disabili nell’Unione Europea. I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi, e allo stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.

Si ricorda che i Comuni hanno tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quelli già rilasciati restano comunque validi ed i nuovi contrassegni europei saranno consegnati in occasione del rinnovo degli stessi.
Nel caso il titolare del vecchio contrassegno in corso di validità abbia la necessità di recarsi in un Paese dell’Unione Europea è consigliabile rivolgersi al proprio Comune di residenza per richiederne tempestivamente la sostituzione.

Il nuovo contrassegno europeo, così come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione.
Deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli.
E’ di colore azzurro, plastificato e presenta il simbolo internazionale di accessibilità bianco su fondo blu.
Il contrassegno europeo riporta informazioni sia sul fronte che sul retro.
Sul fronte sono riportati
– il numero di serie / identificazione
– la data di scadenza
– il nome e il timbro dell’autorità nazionale che lo rilascia
– lo Stato comunitario di origine
– l’ologramma anti – contraffazione.
Sul retro, non visibile dall’esterno del veicolo, sono indicati
– il nominativo e la fotografia della persona autorizzata
– uno spazio per la sua firma (o altro segno distintivo autorizzato).

Per approfondimenti, la modulistica in uso per il rilascio e altre informazioni utili si
consiglia di rivolgersi al proprio Comune di residenza.

Per consultare la guida su come, quando, e dove, usare il contrassegno europeo nei paesi dell’Ue, collegarsi al seguente link
http://www.up.aci.it/pescara/IMG/pdf/BB_Italian-web_version_v1_contrassegno_disabili_europeo_.pdf

 

Uso corretto del contrassegno disabili

È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno.
Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona disabile:

  • di circolare (transito)
    – nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996)
    – nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996)
    – nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996)
    – nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996)
    – in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).

Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli. Occorre ricordare che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune.
Infatti, in alcuni casi è sufficiente l’esposizione del contrassegno mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo.
Quindi, per evitare di ricevere un’impropria sanzione, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al Prefetto o Giudice di Pace del comune in questione, è sempre opportuno informarsi preventivamente presso i competenti uffici del comune di destinazione.

  • di parcheggiare (sosta)
    – negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno invalidi)
    – nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS)
    – nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune
    – nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996)
    – nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996)
    – nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996)
    – in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996)
    – nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione
    Il contrassegno invalidi non autorizza alla sosta nei luoghi dove le principali norme di comportamento lo vietano, vale a dire dove reca intralcio o pericolo per la circolazione.

 

  • La sosta non è consentita nei seguenti casi:
    – dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata
    – dove vige il divieto di fermata
    – in corrispondenza di: passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico
    – in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni
    – in seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia
    – nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia
    – negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico / scarico delle merci
    – negli spazi di parcheggio personalizzati (ad personam) cioè riservati a un singolo titolare di concessione con apposita segnaletica che riporta il numero dell’autorizzazione
    – nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando non è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità
    – nelle aree pedonali urbane (Apu), quando non è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità
    Per conoscere nel dettaglio le Zone a Traffico Limitato (Ztl) e le Aree Pedonali Urbane (Apu), si consiglia di contattare la Polizia Municipale del Comune interessato.

 

Alcune precisazioni

  •  Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire tutte le strutture e la segnaletica necessarie, conservandone la funzionalità e l’efficienza, per consentire e agevolare la mobilità dei disabili. A tal fine le strutture predisposte devono essere espressamente indicate tramite l’apposito segnale di simbolo di accessibilità (art.188 CdS e art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS).
  • Per i veicoli che espongono l’apposito contrassegno per disabili è sempre vietata la rimozione ed il blocco del veicolo (con chiave a ganascia) ai sensi degli artt. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione del CdS, salvo l’applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
  • L’esenzione dal pagamento nelle aree a parcometro (delimitate dalle cosiddette strisce blu) può essere stabilita dal Comune che gestisce queste aree in concessione e quindi può prevedere la gratuità della sosta qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (art. 1 del D.P.R. 151/2012).
  • Non si è tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo nelle aree soggette a disco o posteggi a tempo (ai sensi dell’art. 188, c. 3, CdS).
  • Quando ricorrono particolari condizioni di disabilità, il sindaco può assegnare a titolo gratuito un parcheggio riservato personalizzato (ad personam), individuato da un’apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi del disabile. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, e a richiesta del disabile (detentore del contrassegno invalidi del disabile) che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida.

 

 

Altre informazioni utili

  • Il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. Solo l’esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno invalidi autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge per la circolazione e la sosta. Per questo motivo il veicolo sprovvisto del contrassegno non è mai autorizzato a usufruire delle deroghe previste e sarà sanzionato di conseguenza. Inoltre non è possibile presentare successivamente il contrassegno, con la dichiarazione del titolare, per ottenere un annullamento del verbale.
  • Se il contrassegno viene usato da persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, chi lo utilizza dovrà pagare la multa da un minimo di Euro 78.00 per uso improprio del contrassegno (art.188, c.4, CdS).
  • Chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta per le persone disabili, senza avere l’autorizzazione prescritta, o ne fa un uso improprio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
  • L’uso improprio del contrassegno, oltre alle sanzioni previste, ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso nell’utilizzo dello stesso, dalla revoca del titolo autorizzativo.
    Il ritiro e l’eventuale successiva revoca sono previsti anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta.
  • Si considera uso improprio utilizzare il contrassegno per dare un servizio all’invalido ma non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto dell’invalido senza che lo stesso sia a bordo).
  • Il Codice della Strada sanziona l’utilizzo del contrassegno non in originale. Non sono quindi ammesse fotocopiature, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno invalidi. In tali casi si incorre nel sequestro del documento non originale, nella sanzione pecuniaria ed amministrativa, e, in caso di contraffazione, anche nella denuncia penale.

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