Il reato di omicidio stradale

Vediamo di analizzare e di comprendere questo nuovo reato specifico della circolazione, introdotto recentemente nel nostro ordinamento.

Riporto integralmente il testo di legge, e successivamente espongo le mie considerazioni in merito.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

 Art. 1.

  1. Dopo l’articolo 589[1] del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. – (Omicidio stradale).

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c)[2], e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186- bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b[3]), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte dipiù persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. – (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).

Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

  1. L’articolo 590-bis [4]del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).

sicurezzaChiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

 

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. – (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).

Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-quater. [5]– (Computo delle circostanze).

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. – (Definizione di strade urbane e extraurbane).

Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «,589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;
  3. b) all’articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;
  4. c) all’articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
  5. d) all’articolo 589, il terzo comma è abrogato;
  6. e) all’articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
  7. f) all’articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.
  8. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  9. a) all’articolo 224-bis[6], comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
  10. b) all’articolo 359-bis[7], dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589- bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi.

Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 365[8].

Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore.

Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 224[9]-bis».

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente: «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;
  3. b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente: «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;
  4. c) all’articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;
  5. d) all’articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589- bis del codice penale»;
  6. e) all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
  7. f) all’articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590-bis del codice penale»;
  1. g) all’articolo 552[10]:

1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice».

  1. 6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 189, il comma 8 è abrogato;
  3. b) all’articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida.

La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti  del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589- bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.

Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.

Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice.

Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2.

L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

  1. c) all’articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222»;
  2. d) all’articolo 223, comma 2:1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria dellavalidità della patente di guida fino ad unmassimo di cinque anni.

In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

  1. e) all’articolo 223, dopo il comma 2 è

inserito il seguente: «2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo.

L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

  1. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Omicidio

 

 

CONSIDERAZIONI

Come si può leggere, l’articolo 1 introduce un nuovo articolo nel Codice Penale.

E precisamente l’articolo 589 bis.

Introdurre nuovi reati rende necessaria la modifica del Codice Penale, che, pur più volte modificato, è in vigore dal 1930 (cd. Codice Rocco), quindi un nuovo reato viene ascritto all’articolo che più si avvicina al tema. Ad esempio, il recente reato di stalking è stato inscritto nell’articolo 612 bis.

Di conseguenza, se questa nuova legge introduce un articolo 589 bis deve esserci un articolo 589, e difatti questo articolo 589 c’è e riguarda l’omicidio colposo.

Dunque l’omicidio stradale viene a configurarsi come omicidio colposo.

Perché?

Il reato di omicidio

A prescindere da attenuanti e aggravanti varie, il reato di omicidio, che consiste nell’uccidere un essere umano, si distingue, sul piano del diritto, in tre fondamentali categorie.

Le elenco e le spiego brevemente in ordine dal più grave al meno grave:

  1. Omicidio volontario

c’è la precisa volontà ed intenzione di uccidere (dolo)

Le aggravanti sono numerose e le attenuanti pure, ma in definitiva quello che conta in questo caso è che il reo voleva uccidere la vittima.

  1. Omicidio preterintenzionale

c’è l’intenzione di far del male a una persona ma non di ucciderla.

Tuttavia per circostanze varie l‘azione lesiva del reo causa la morte della vittima (esempio: c’è una lite violenta tra due persone che vengono alle mani, uno dei due sferra un pugno violento all’altro che cade, batte la testa e muore.  Non c’era l’intenzione di uccidere, ma la vittima è morta)

  1. Omicidio colposo

non c’è nessuna intenzione o volontà lesiva nei confronti di nessuno

Tuttavia la condotta sconsiderata e l’inosservanza delle regole di un individuo hanno causato la morte della persona.

Certamente chiunque si metta alla guida di un veicolo non lo fa con l’intenzione di causare la morte di nessuno, salvo qualche caso particolare, tuttavia la condotta dell’autista non conforme alle regole del Codice della Strada vigente, causa la morte di una persona.

Si tratta indubbiamente di omicidio colposo, ma talmente particolare e, purtroppo, divenuto così frequente soprattutto in conseguenza di certe condotte da rendere necessario configurarlo quale reato a sé stante.

 Il concetto di grado di colpa

Come per ogni reato colposo, anche questa legge rispetta i principi di

  • colpa
  • colpa grave
  • colpa gravissima

Nella configurazione di un reato, ai fini della gravità della sua commissione, si distinguono due figure: il dolo e la colpa.

Si ha dolo quando l’autore del reato ha tutte le intenzioni di commetterlo per ragioni sue personali (per ottenere, con mezzi illeciti, un tornaconto personale altrimenti non ottenibile: esempio –  si truffa un’anziana per ottenere denaro che non si ha, si uccidono i genitori per ottenere l’eredità, ecc.).

Si ha colpa quando non c’è nessuna intenzione di commettere un reato, ma, a causa della cattiva condotta del reo, si causa comunque un danno.

La colpa a sua volta si distingue fondamentalmente in tre categorie

  • colpa

si ha con il mancato rispetto di alcune regole

Esempio

In prossimità di un incrocio calcolo male le distanze e passo non dando la precedenza, causando un incidente: ho colpa perché ho mancato la precedenza

  • colpa grave

si ha con l’inosservanza di regole fondamentali e con una condotta scriteriata

Esempio

Salto uno stop viaggiando a forte velocità e causo un incidente: è colpa grave

La colpa grave è contraddistinta da tre fattori

  • imperizia
  • imprudenza
  • negligenza
  • colpa gravissima

si ha quando, sempre a causa di una condotta scriteriata, il danno prodotto ha conseguenze spesso irrimediabili

Salto uno stop viaggiando a forte velocità e, nell’incidente, una persona riporta lesioni gravissime che causano gravi danni permanenti, come, ad esempio, la perdita di un arto: è colpa gravissima

camiciIn ambito giudiziario si dice che “culpa gravis dolus est”, equiparando la colpa al dolo vero e proprio, e questa legge rispetta queste regole.

Si inizia infatti con un “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.”.

Con ciò si configura una colpa precisa e precipua del caso: la violazione delle norme sulla disciplina stradale. Chiunque le violi e, in conseguenza di questa violazione, causi la morte di una persona, diventa colpevole di omicidio stradale.

Non è detto che la morte di una persona travolta da un veicolo sia punibile solo se il conducente responsabile abbia infranto alcune norme specifiche, ma è punibile anche per una qualsiasi violazione del Codice della Strada.

In questo modo si viene a creare il principio della colpa; ci sono poi alcune violazioni che vanno a configurare la colpa grave, e le troviamo al comma seguente, in quanto la violazione di dette norme è particolarmente grave o gravissima.

Gravissimo è considerato guidare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, in quanto tale tasso presume l’aver assunto una quantità di alcol tale da alterare gravemente sia le facoltà mentali, sia le capacità reattive, sia le facoltà visive e la percezione della distanza, sia in sé stessa sia in rapporto alla velocità a cui si procede e al calcolo della velocità a cui procede un ostacolo che ci viene di fronte.

Di tutto questo il conducente che si trova in quello stato (cioè con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) non è cosciente, anzi spesso sostiene di non essere ubriaco.  A titolo esplicativo riporto una tabella contenuta in un opuscolo della ASL di Brescia sul tema “Alcol e lavoro”

 

Effetti dell’alcol in relazione al tasso presente nel sangue

 

Livello di alcolemia Sensazioni più frequenti Effetti progressivi e abilità compromesse[11]
0 Nessuna Nessuna
0.1-0.2 Iniziale sensazione di ebbrezza

Iniziale riduzione

–    delle inibizioni

–    del controllo

Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo

Iniziale riduzione del coordinamento motorio

Iniziale riduzione della visione laterale

Nausea

0.3-0.4 Sensazione di ebbrezza

Riduzione

–    delle inibizioni

–    del controllo

–    della percezione del rischio

Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo

Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi

Riduzione della visione laterale

Vomito

0.5-0.8 Cambiamenti dell’umore

Nausea

Sonnolenza

Stato di eccitazione emotiva

Riduzione della capacità di giudizio

Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento

 Riduzione della visione laterale

Riflessi alterati

Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi

Vomito

0.9-1.5 Alterazione dell’umore

–    rabbia

–    tristezza

–    confusione mentale

–    disorientamento

Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo

Comportamenti socialmente inadeguati

Linguaggio mal articolato

Alterazione dell’equilibrio

Compromissione della visione

Compromissione della percezione di forme, colori, dimensioni

Vomito

1.6-3.0 Stordimento

Aggressività

Stato depressivo

Apatia

Letargia

Compromissione grave dello stato psicofisico

Comportamenti aggressivi e violenti

Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare

Stato di inerzia generale Ipotermia

Vomito

3.1-4.0 Stato di incoscienza Allucinazioni

Cessazione dei riflessi

Incontinenza

Vomito

Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito

Oltre 4 Difficoltà di respiro

Sensazione di soffocamento

Sensazione di morire

Battito cardiaco rallentato

Fame d’aria

Coma

Morte per arresto respiratorio

Come si può vedere, gli effetti di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono gravemente compromettono gravemente le facoltà psicofisiche della persona, e pertanto a questa particolare infrazione il legislatore ha applicato il massimo della pena unitamente a determinate categorie contemplate dall’art. 186 bis, che si trovino in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b ovvero:

  • i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
  • i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  • i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati

In parole povere, interessa tutti i possessori di patenti di gruppo 2 (tutte quelle superiori alla categoria B) con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l.

Questo per la particolare responsabilità che incombe loro dal guidare mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone o cose, e la pena prevista è da 8 a 12 anni di carcere.

 La colpa grave si configura invece per tutti quei conducenti in possesso di patente gruppo 1 (e cioè sino alla categoria B) che causano la morte di una persona avendo un tasso alcolico compreso tra 0,81 e 1,5 g/l.

Non basta.

Si configura anche nel caso in cui, pur non avendo un tasso alcolico alterato, si commettano alcune gravi infrazioni specificate nel corpo dell’articolo, e la pena, in questi casi, è da 5 a 10 anni di carcere.

Con lo stesso principio il legislatore ha provveduto a configurare anche il reato di “Lesioni personali gravi e gravissime”, introducendo un articolo 590 bis.  

La consequenzialità all’articolo 590 del Codice Penale era ovvia, ma ha tuttavia sollevato un problema: un 590 bis esisteva già, e riguardava il computo di aggravanti e attenuanti: si è rimediato rinominando il vecchio 590 bis in 590 quater, come si può vedere dal testo della Legge. 

Le circostanze che configurano il reato di Lesioni personali gravi e gravissime sono le stesse riportate nell’articolo 589 bis e di cui ho già parlato.

Da annotare che chi causa la morte o lesioni gravi o gravissime perché in guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art.187 C. d. S.) viene trattato come colui che ha causato le stesse cose guidando con un tasso superiore a 1,5 g/l.

Questo a prescindere dal tipo e dalla concentrazione della sostanza stupefacente.

E il legislatore, al fine di inquadrare perfettamente il reato, si è spinto sino a modificare il Codice di Procedura Penale, autorizzando gli ufficiali di polizia giudiziaria, nel caso in cui il soggetto indagato si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti, all’accompagnamento presso il più vicino presidio ospedaliero al fine del prelievo coattivo dei campioni biologici previsti.

Altre e profonde modifiche sono state introdotte nel Codice di Procedura Penale, scrupolosamente elencate nel testo della legge, così come sono evidenziate anche circostanze aggravanti come la fuga del reo e/o la mancanza di assicurazione dell’auto e la guida con patente sospesa, revocata o senza patente. Tutte queste circostanze aggravanti possono aumentare il periodo di reclusione sino a 18 anni e possono portare il periodo da trascorrere dopo la revoca prima di poter conseguire una nuova patente sino a 30 anni.

In parole povere, un giovane neopatentato 18nne, qualora incorra nel reato di omicidio stradale con colpa gravissima e tutte le aggravanti previste rischia di uscire dal carcere a 36 anni e di poter conseguire una nuova patente a 48 anni.

È senz’altro una legge dura, ben delineata e precisa che non concede scampo a chi si è reso responsabile di questi fatti, ma è una legge che mira giustamente a preservare la vita e l’integrità di ogni essere umano, ed è sperabile che porti ad una maggiore consapevolezza nella guida dei veicoli perché i morti ed i feriti sulle nostre strade sono sempre drammaticamente troppi. Occorre infine ricordare che i costi relativi agli incidenti stradali, dalla polizza assicurativa, alla degenza e alle cure, ricadono sull’intera comunità.

 

[1] Omicidio Colposo

[2] Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

[3] Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l

[4] Segue art. 590 Lesioni Personali Colpose – 590 bis era computo attenuanti e aggravanti

[5] Computo di attenuanti e aggravanti, precedentemente normate in art. 590 bis

[6] Provvedimenti del Giudice

[7] Prelievo coattivo di campioni biologici su esseri viventi

[8] Nomina del difensore

[9] Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale

[10] Citazione diretta a giudizio

[11] Legenda: in corsivo il range di tasso alcolemico con la sanzione più lieve e senza rilevanza penale, in corsivo sottolineato quello entro cui si è penalmente perseguibili e in corsivo grassetto sottolineato il tasso che comporta il massimo della pena.

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